RAPPORTO TRA CODICI ATECO DEI MASSAGGIATORI E REGIME FORFETTARIO 2015

Recentemente, abbiamo iniziato a parlare del REGIME FORFETTARIO di nuova creazione, collegato con la LEGGE DI STABILITA’ 2015. Sappiamo che è un momento caldo per l’economia italiana, e lo Stato, proprio con la Legge di Stabilità, sta cercando di rivoluzionare il mondo del lavoro.

Oggi vogliamo in qualche modo dare maggiori informazioni relative al rapporto tra i codici ateco che sono ormai consacrati nel mondo delle attività di massaggi di benessere, e questo nuovo regime fiscale che probabilmente entrerà in vigore a Gennaio del 2015.

Se ancora non lo sai, i codici ateco che riguardano persone che vogliono aprire attività di massaggi di benessere sono il 96.09.09 e il 96.04.10. I codici ateco servono per inquadrare una tipologia di attività, ai fini della tassazione.

Il codice 96.09.09, è usato da tutti gli op.olistici che vogliono aprire un’attività di massaggi di benessere come liberi professionisti, quindi collaborando con varie strutture o aprendo un proprio studio privato.

Il codice 96.04.10, invece, identifica chi apre un’attività di massaggi di benessere sottoforma di centro massaggi di esclusivo benessere. Perciò come ditta individuale di stampo imprenditoriale.

Siccome sono stati fissati dei limiti di reddito, per ogni codice ateco, superato il quale, o non si accede al regime, o se si fa parte, si esce, bisogna capire i limiti relativi alle suddette attività.

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Sia per il codice 96.04, sia per il 96.09.09, il limite di reddito è di 20.000 €. E il coefficente di tassazione è del 67%.

Per ulteriori delucidazioni sulla tassazione ti rimandiamo al nostro precedente articolo relativo al regime forfettario del 2015 e operatori di massaggi di benessere

Ora spendiamo altre 2 parole sul limite reddituale. Cosa significa?

Supponiamo che tu sia un operatore di massaggi di benessere libero professionista, e che tu abbia da diversi anni il regime ordinario. Vuoi così entrare nel regime forfettario del 2015, con tutte le agevolazioni del caso, molto simili comunque al regime dei minimi attualmente in vigore ( no iva emessa, niente contabilità iva, commercialista che costa di meno perchè la contabilità è semplificata, no irpef, ma solo un imposta unica).

A questo punto scopri che uno dei requisiti da possedere è proprio quello del LIMITE REDDITUALE DI FATTURATO DELL’ANNO PRECEDENTE.

Se nell’anno precedente la tua attività ha dichiarato DAI 20.000 € IN GIU’ ALLORA PUOI ENTRARE IN QUESTO REGIME ( previo rispetto degli altri requisiti che ti mostreremo in seguito).

A questo punto, entri in questo regime, e ti impegni a rispettare questa soglia di reddito annuale: se già nel 2015 fatturi dai 20.000 € in giù, continuerai a restare in questo regime e avrai una sola imposta calcolata così: 67% del fatturato, ottieni un risultato. Tassazione unica ( imposta sostitutiva del reddito = 15% del risultato ottenuto precedentemente).

Ecco quindi spiegati in maniera semplice i rapporti che intercorrono fra limiti reddituali imposti dal nuovo regime, coefficente di redditività e attività di massaggi di benessere.

Grazie di cuore e se vuoi commenta pure l’articolo con domande che saremo lieti di leggere…Per poi risponderti!

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5 risposte

  1. LUCA ha detto:

    Buon giorno,
    vorrei porre chiarezza una volta per tutte, questo per aiutare e far capire di cosa stiamo parlardo.
    Il Ministero Salute in Italia e’ l’unico ente (chimiamolo cosi’) che ufficializza le professioni legalmente riconosciute
    Nell’elenco professioni si puo’ vedere una figura sanitaria che puo’ praticare come massaggiatore, non entro nel dettaglio ma Vi consiglio di andare a vedere il sito, MCB O FISIOTERAPISTA n° 2 figure.
    Tutto il resto che si voglia o no e fuffa !!
    E’ molto chiaro che poi le persone non vogliano credere o vedere la realta’ dei fatti, problemi loro.
    Non e’ critica ma se volete essere in regola con la legge in italia dovete fare MCB.

    • paolo ha detto:

      Errato anche questo. MCB deve lavorare solo ed esclusivamente sotto le direttive di un medico. NON È E NON PUÓ ESSERE LIBERO PROFESSIONISTA. I due anni non consentono abilitazione professionale

      • Massaggi e Lavoro ha detto:

        anche l’operatore olistico non ha un’abilitazione professionale perché manca un albo, però può lavorare in tante zone di Italia anche da libero professionista. Ci sono direttive comunali che indicano chiaramente che un mcb può aprirsi in alcune zone, uno studio privato addirittura, le autorizzazioni sanitarie, servirebbero solamente per usare strumenti elettromedicali, quindi neanche quest’ultime servono sempre obbligatoriamente. Grazie

      • Gianmario corsi ha detto:

        Tutto estremamente impreciso.. In attuazione della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e visto il Decreto Legislativo 9/11/2007 n. 206, rilevata la corrispondenza dell’attività che il titolo consente nel proprio paese con quella esercitata in Italia, detto titolo è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia dell’attività di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici…Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è una professione dell’area della riabilitazione abilitante all’esercizio dell’ Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie; può operare sia in autonomia, in un proprio studio professionale, che assunto e dipendente in Strutture Sanitarie accreditate del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale. Può svolgere tutte le tecniche del massaggio terapeutico, del benessere, igienico, estetico e sportivo ed inoltre idroterapia, balneoterapia e terapia strumentale. Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici può esercitare con o senza prescrizione medica nei limiti delle proprie competenze. Il campo di applicazione comprende le patologie degenerative, traumatologiche, ortopediche, esegue trattamenti di prevenzione ; opera anche in area benessere e sportiva…”.

  1. 2 Gennaio 2015

    […] un’attività di massaggi nel 2015, qualsiasi essa sia,introducendo così il discorso del regime forfettario 2015. Entro pochi giorni pubblicheremo altre novità a riguardo così che tu possa realmente capire la […]

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